Art. 10.
(Iscrizioni alle sezioni e ai settori dell'Albo).

      1. L'iscrizione nelle sezioni A e B dell'Albo e nei relativi settori, ad esclusione del settore della fisica medica, è subordinata al superamento dell'esame di Stato di cui all'articolo 11.
      2. L'iscrizione nel settore della fisica medica della sezione A dell'Albo è subordinata al conseguimento del diploma di specializzazione in fisica medica o in fisica sanitaria.
      3. L'iscrizione all'Albo determina l'abilitazione alla professione nella sezione di appartenenza e nel settore di competenza.

 

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